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2. Gli interventi interessati all'agevolazione

Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l'agevolazione fiscale. Si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro .

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell' allegato C del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 (vedi appendice ).

ATTENZIONE

I nuovi valori limite, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (vedi tabelle in appendice ).
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla legge finanziaria per il 2007. Per quelli iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

ATTENZIONE
L'indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

ATTENZIONE
L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.
Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
In questo caso, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio", si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro; resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio.

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro .

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m 2 K, evidenziati nella tabella di cui all' allegato D del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (vedi appendice ), la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.

ATTENZIONE
I nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (vedi tabelle in appendice).
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla legge finanziaria per il 2007. Per quelli iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione (vedi capitolo 4 ) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro .

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Ai fini dell'asseverazione (vedi capitolo 4 ) dell'intervento concernente l'istallazione dei pannelli solari è richiesto:

  1. un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
  2. che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.
ATTENZIONE
Anche l'installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica). L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro .
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio, se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.

Dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

ATTENZIONE
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione si rinvia al capitolo 4 che illustra le specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all'asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale.

Leggi e Regolamenti

Link utili

  • Piano Casa
  • Agenzia delle entrate